Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è un documento che rappresenta uno strumento importante per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute dei lavoratori nei cantieri edili. La sua redazione è obbligatoria per legge in base al TITOLO IV del Decreto Legislativo 81/08, noto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, e i suoi contenuti sono definiti nell’ALLEGATO XV dello stesso decreto.
Nell’articolo odierno di Macla Consulting parleremo nel dettaglio del piano e della sua importanza a livello operativo.
Cos’è il piano operativo di sicurezza
Il POS deve sempre essere redatto prima dell’ingresso in cantiere, e sulla dase del DVR, del PSC e delle lavorazioni da effettuare, valuta i rischi delle attività svolte dall’azienda e contiene procedure, protocolli e azioni preventive finalizzate a ridurre al minimo il rischio di incidenti sul cantiere.
Il documento deve essere redatto dal datore di lavoro anche con l’ausilio di professionista specializzato, come un tecnico della prevenzione o un responsabile della sicurezza sul lavoro, deve essere approvato e controfirmato da datore di lavoro, RSPP, medico competente e RLS. Una vola ultimato va inoltrato alla committenza dei lavori o a un suo incaricato (CSE, Responsabile dei lavori) che ne verifica l’adeguatezza e autorizza l’ingresso in cantiere.
Cosa deve contenere il POS
Il piano operativo di sicurezza è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi (D.Lgs 81/08 Allegato XV Atr. 3):
a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
- la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
- il nominativo del medico competente ove previsto;
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l’elenco delle sostanze e miscele pericolose7 utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
Il POS deve essere aggiornato per tener conto di eventuali modifiche in corso d’opera che comportino l’utilizzo di diverse attrezzature o lavorazioni non considerate inizialmente. Il documento deve essere presente in cantiere, reso disponibile ai lavoratori e alle autorità di controllo.